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Maggio 21, 2024
Diritto

Amedeo Sperti: “Ecco come si tutela il creditore in sede processuale civile esecutiva”

Scrive il funzionario responsabile dell’ufficio esecuzioni Unep presso la Corte d’ Appello di Perugia


Prima di addentrarci nell’analisi dell’argomento giuridico, occorre premettere che si intende focalizzare la tutela del creditore esclusivamente sotto il profilo del processo civile di esecuzione forzata individuale; per cui sono fuori dalla presente analisi gli aspetti (della tutela del creditore) riguardanti sia l’esecuzione forzata concorsuale, di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I. – d.lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii.), sia il processo civile di cognizione sia quelli extra-processuali; questi ultimi, relativi alla fase pre-processuale, collegati al recupero del credito per via stragiudiziale, prevalentemente a mezzo transazione.

Il punto di partenza imprescindibile è il patrimonio del debitore come garanzia generica per il creditore; infatti, a norma dell’art. 2740 cod. civ., «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

Funzionario Ministero Giustizia – Preposto Ufficio Esecuzioni – Dirigente Vicario U.N.E.P Perugia. In alto Perugia – Palazzo del Capitano del Popolo in Piazza Matteotti, sede della Corte di Appello

In generale, il patrimonio del debitore, come mezzo di tutela del creditore in sede processuale esecutiva, può formare oggetto di tre operazioni giuridiche: espropriazione forzata, conservazione, rivelazione.

L’espropriazione forzata è finalizzata ad aggredire il patrimonio del debitore, nella misura in cui il creditore procedente in executivis intende ottenere il soddisfacimento del proprio credito attraverso la liquidazione forzata dei beni del debitore, ossia la trasformazione in danaro di tali beni, previa apposizione sugli stessi di apposito vincolo giuridico di indisponibilità, denominato pignoramento.

Precisamente, il pignoramento è l’atto di inizio del processo civile esecutivo di espropriazione forzata, consistente nell’ingiunzione rivolta dall’Ufficiale Giudiziario al debitore di astenersi dal compimento di qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione forzata ed i frutti di essi: artt. 491 e 492, comma primo, c.p.c.

L’ordinamento giuridico italiano vigente configura il pignoramento come genus, ossia come categoria generale, comprendente molteplici species, di cui alcune suscettibili di esecuzione mediante notificazione ed altre mediante apprensione, previo accesso in loco dell’Ufficiale Giudiziario.

In particolare, il pignoramento mediante apprensione è quello avente per oggetto beni mobili non registrati, c.d. pignoramento mobiliare presso il debitore, di cui all’art. 513 c.p.c. Bisogna sottolineare,  al riguardo, che l’apprensione operata dall’U.G. sui beni mobili oggetto di pignoramento non è sempre e necessariamente materiale, ossia con asporto forzato, in quanto può essere anche virtuale; praticamente, l’apprensione virtuale si ha quando lo stesso debitore pignorato è nominato dall’U.G. custode in loco del mobilio pignorato, con la conseguente responsabilità giuridica dello stesso, non soltanto civile, ma anche penale. Dal punto di vista tecnico-giuridico, l’apprensione virtuale suddetta si configura come interversione del possesso, per cui il debitore pignorato, una volta nominato custode del mobilio oggetto di pignoramento, muta il titolo del possesso: non più a titolo di proprietario (rectius, come titolare del diritto reale di proprietà o di usufrutto) nell’interesse proprio, bensì a titolo di ausiliario giudiziario, nell’interesse della giustizia.

Giova puntualizzare che il legislatore italiano ha espressamente previsto i casi in cui l’U.G. non ha possibilità di scelta tra i due tipi di apprensione, avendo l’obbligo di asporto dei beni mobili pignorati: in primo luogo, d’ufficio, quando si tratta di particolari beni da depositare immediatamente presso la Cancelleria del Tribunale, precisamente danaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito, a norma dell’art. 520, comma primo, c.p.c.; in secondo luogo, su espressa richiesta della parte creditrice pignorante, per altra tipologia di beni mobili, a norma dell’art. 520, comma secondo, c.p.c.   

Il pignoramento effettuato senza apprensione, bensì mediante notificazione è di otto species:

  1. il pignoramento veicolare ex art. 521-bis c.p.c., ove il creditore preferisca eseguirlo mediante notificazione, anziché mediante apprensione previo accesso in loco U.G.; infatti, il creditore che voglia pignorare autoveicolo intestato al debitore ha facoltà di scegliere tra due modalità alternative di esecuzione del pignoramento: notificazione di atto ad hoc oppure accesso in loco dell’U.G., al fine dell’apprensione del veicolo;
  2. il pignoramento immobiliare, ossia di bene immobile iscritto nei registri dell’Agenzia del Territorio (a cura del Conservatore dei registri immobiliari), a norma dell’art. 555 c.p.c.;
  3. il pignoramento presso terzi, ossia di crediti che ha il debitore presso soggetto c.d. debitor debitoris, come il datore di lavoro (quando il pignoramento ha per oggetto la retribuzione), l’istituto di previdenza (quando il pignoramento ha per oggetto la pensione), l’istituto di credito (quando il pignoramento ha per oggetto somme di danaro giacenti su conti correnti bancari o postali): art. 543 c.p.c.;
  4. il pignoramento di partecipazioni societarie ex art. 2471 cod. civ., ossia avente per oggetto quote di s.r.l. oppure azioni di s.p.a., ove il debitore pignorando risulti socio;
  5. il pignoramento di titoli di proprietà industriale ex art. 137 c.p.i.;
  6. il pignoramento di titoli pac, di cui alla circolare AGEA Prot. n. 89117 del 21 novembre 2017;
  7. il pignoramento di nave o galleggiante ex art. 650 cod. nav.;
  8. il pignoramento di aeromobile ex art. 1061 cod. nav.    

La conservazione del patrimonio del debitore in sede processuale civile esecutiva opera attraverso due rimedi giurisdizionali: da un lato, il sequestro conservativo, di cui agli artt. 2905 ss. cod. civ. e 671 ss. c.p.c.; dall’altro lato, l’autorizzazione ope iudicis all’esecuzione forzata immediata, ossia con dispensa dell’autorità giudiziaria dall’osservanza del termine legale ad adempiere, di cui all’art. 482 c.p.c. (dieci giorni dalla notificazione del precetto).

Il primo rimedio ha natura giuridica prettamente cautelare, in quanto è finalizzato a tutelare il creditore contro il rischio concreto di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, durante la pendenza del processo civile di cognizione per l’accertamento del diritto di credito; infatti, l’accoglimento della domanda giudiziale di sequestro conservativo richiede i due presupposti peculiari dell’azione cautelare: sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris.

Concretamente, il sequestro conservativo è definito pignoramento anticipato, avendo la stessa consistenza del pignoramento (quale ingiunzione rivolta dall’Ufficiale Giudiziario al debitore, non ancora in atto, ma “in potenza”), in fase processuale anticipata rispetto all’esito del processo civile di cognizione. La dimostrazione di ciò sta nella conversione del sequestro conservativo in pignoramento, al momento della pubblicazione della sentenza di condanna del debitore a favore del creditore sequestrante, a norma degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.

Il secondo rimedio, pur non avendo natura cautelare in senso stretto, è sempre finalizzato alla conservazione del patrimonio del debitore, in quanto mira a tutelare il creditore contro il rischio concreto di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, durante la pendenza del termine legale (ad adempiere) di dieci giorni dalla notificazione del precetto. In tal caso, il creditore precettante ha l’onere di provare (non il fumus boni iuris, essendo già munito del titolo esecutivo, ma) il periculum in mora, ossia  il pericolo del ritardo derivante dal decorso inutile di dieci giorni dalla notificazione del precetto (durante i quali il debitore precettato potrebbe occultare i propri beni pignorabili). 

Infine, la rivelazione del patrimonio del debitore in sede processuale civile esecutiva opera attraverso due strumenti: da un lato, l’interpello (invito-avvertimento) dell’Ufficiale Giudiziario al debitore pignorato, al fine della dichiarazione patrimoniale di quest’ultimo sotto sanzione penale, a norma del combinato disposto degli artt. 492, comma quarto, c.p.c., e 388, comma ottavo, cod. pen.; dall’altro lato, l’accesso telematico diretto dell’Ufficiale Giudiziario alle banche-dati pubbliche, al fine della ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore, a norma   dell’art. 492-bis c.p.c.

Evidente risulta essere la differenza tra i due strumenti tecnico-giuridici suddetti: il primo, infatti,  presuppone che il debitore sia stato già sottoposto a pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario, ancorché con esito incapiente o negativo, e può operare d’ufficio, ossia senza alcuna richiesta della parte creditrice; al contrario, il secondo prescinde da qualsiasi pignoramento (potendo attivarsi anche senza alcun precedente pignoramento) e non può operare mai d’ufficio, ma soltanto su rituale richiesta della parte creditrice. 

In estrema sintesi, si può affermare ragionevolmente che il primo strumento di rivelazione del patrimonio del debitore sia compulsivo/repressivo, mentre il secondo informativo/preventivo.

In conclusione, giova mettere in evidenza tre dati normativi importanti per il creditore procedente, interessato alla tutela del proprio credito in sede processuale civile esecutiva:

  1. in primo luogo, l’ultimazione dell’iter di attuazione dell’art. 492-bis c.p.c., ossia il regime di accesso telematico diretto dell’Ufficiale Giudiziario alle banche-dati pubbliche, al fine della ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore; infatti, in data 09 giugno u.s., il Ministero della Giustizia ha acquisito il nome dell’Ufficiale Giudiziario/Funzionario U.N.E.P. che, per ogni singolo Ufficio N.E.P., ha il ruolo istituzionale di “Responsabile dei flussi massivi ex art. 492-bis c.p.c.”,  in conformità a quanto previsto dalla recente Convenzione tra lo stesso Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, quale gestore della banca-dati pubblica dell’Anagrafe tributaria. Prima di tale novità, l’accesso telematico ex art. 492-bis c.p.c. non era diretto ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, bensì indiretto, nel senso che l’avvocato del creditore procedente richiedeva all’U.G. l’attestazione di non attuabilità dell’accesso telematico diretto, per non funzionamento delle strutture tecnologiche-informatiche idonee all’uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.; successivamente, tale attestazione era trasmessa dallo stesso avvocato all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima potesse dare le informazioni richieste relativamente al patrimonio del debitore. Finalmente, tale meccanismo burocratico farraginoso è stato superato grazie alla Convenzione suddetta, previo parere favorevole del Garante della Privacy.
  2. In secondo luogo, la cumulabilità tra i due strumenti processuali esecutivi di rivelazione del patrimonio del debitore; infatti, l’avvocato del creditore procedente, in quanto munito del titolo esecutivo e del precetto, ha la facoltà di richiedere all’Ufficiale Giudiziario simultaneamente sia l’accesso telematico diretto alle banche-dati pubbliche, al fine della ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore, a norma dell’art. 492-bis c.p.c., sia il pignoramento contro lo stesso debitore, che, qualora incapiente o negativo, comporterebbe l’interpello officioso dell’Ufficiale Giudiziario al debitore pignorato, al fine della sua dichiarazione patrimoniale sotto sanzione penale.
  3. In terzo luogo, la cumulabilità dei mezzi di espropriazione forzata a favore del creditore, nel senso che quest’ultimo, in quanto munito del titolo esecutivo e del precetto, ha la facoltà di richiedere all’Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. (acronimo di Ufficio Notificazioni, Esecuzioni, Protesti) di procedere simultaneamente a più specie di pignoramento (ad esempio, pignoramento mobiliare presso il debitore, insieme con il pignoramento immobiliare, oltre al pignoramento presso terzi). Il che a norma e nei limiti dell’art. 483 c.p.c, che contempera due esigenze confliggenti: da un lato, il diritto del creditore, munito di titolo esecutivo, di procedere all’esecuzione forzata per espropriazione al fine del soddisfacimento totale e tempestivo del proprio diritto di credito, sulla base sia del principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale esecutiva sia del principio legale di responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cod. civ.; dall’altro lato, il diritto del debitore pignorato a non essere vessato, stante il divieto di eccesso del cumulo pignoratizio fondato sul divieto di abuso dell’azione processuale esecutiva, con la conseguente facoltà del debitore medesimo di proporre opposizione al giudice dell’esecuzione contro il cumulo pignoratizio eccessivo.   

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