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  • Power BI e Business Intelligence: come innovare davvero con i dati

    Power BI e Business Intelligence: come innovare davvero con i dati

    Scopri perché la Business Intelligence è essenziale per l’innovazione aziendale e come un corso Power BI può trasformare i tuoi dati in valore strategico.

    Innovazione e cultura del dato: perché le aziende moderne non possono più fare a meno della Business Intelligence

    Quante volte ti è capitato di partecipare a riunioni interminabili, con fogli Excel sparsi ovunque e numeri che non tornano mai del tutto? Quel momento di smarrimento — “Ma da dove salta fuori questo dato?” — è più comune di quanto si pensi. E non si tratta solo di confusione: ogni errore, ogni ritardo, ogni dato mal interpretato si traduce in tempo perso e decisioni poco efficaci.

    Il punto è chiaro: oggi non basta raccogliere informazioni. Serve una vera cultura del dato. Senza un sistema strutturato per analizzare e interpretare ciò che accade in azienda, è impossibile parlare davvero di innovazione.

    In questo articolo parleremo di come la Business Intelligence stia cambiando il modo in cui le imprese prendono decisioni e vedremo come strumenti come Power BI possano fare la differenza tra gestire i numeri… e farli lavorare per te. Approfondiremo anche l’importanza della formazione professionale, presentandoti il corso Power BI di Nexsys, pensato per chi vuole diventare un Microsoft Data Analyst certificato e portare subito risultati concreti all’interno della propria realtà lavorativa.

    Innovazione = cultura del dato + strumenti intelligenti

    Oggi il termine “innovazione” viene usato ovunque. Ma in azienda, innovare non significa solo acquistare nuove tecnologie. Vuol dire prendere decisioni più rapide, più sicure, più strategiche. E questo è possibile solo se i dati diventano parte attiva del processo.

    Ecco perché la cultura del dato è diventata il nuovo standard competitivo. I top player di mercato lo sanno già: ogni decisione nasce da un dato preciso, analizzato, interpretato e visualizzato in modo efficace.

    Power BI è lo strumento che traduce tutto questo in operatività quotidiana. Con dashboard intuitive, analisi predittive e visualizzazioni dinamiche in tempo reale, ti permette di:

    • Anticipare tendenze
    • Monitorare KPI in modo chiaro
    • Semplificare il reporting
    • Condividere insight strategici tra reparti

    Ma la vera svolta? È la formazione. Perché senza la competenza, ogni strumento è solo una bella scatola vuota.

    Perché puntare su una certificazione Microsoft Data Analyst

    Avere qualcuno in azienda che sappia usare davvero Power BI è come avere un navigatore satellitare quando tutti guidano a vista. Il corso Power BI di Nexsys ti prepara a ottenere la certificazione PL-300 – Microsoft Data Analyst, una delle più richieste oggi sul mercato del lavoro.

    Ecco cosa impari concretamente nel corso:

    • Modellare e trasformare dati da diverse fonti
    • Costruire report visivi e funzionali
    • Applicare strumenti di analisi avanzata
    • Automatizzare flussi di lavoro
    • Interpretare i dati in chiave strategica

    Non è teoria: è pratica pura. Perché oggi, chi sa leggere i dati, ha un vantaggio reale rispetto alla concorrenza.

    A chi serve davvero un corso Power BI?

    • Aziende che vogliono portare la BI all’interno dei propri processi decisionali
    • Manager che devono leggere velocemente i numeri per prendere decisioni concrete
    • Analisti e controller che desiderano fare il salto di qualità con strumenti professionali
    • Freelance e consulenti che vogliono offrire un servizio più evoluto e competitivo

    Non importa il settore: se hai dati, ti serve Power BI. E se vuoi che quei dati diventino valore, ti serve una formazione certificata.

    Come si applica tutto questo nel quotidiano?

    Immagina di poter:

    • Vedere in tempo reale le vendite per regione
    • Identificare in anticipo i prodotti con scarsa rotazione
    • Condividere con il team marketing una dashboard aggiornata ogni ora
    • Automatizzare i report settimanali in un clic

    Non è fantascienza. È quello che fanno ogni giorno le aziende che hanno integrato Power BI nei loro processi. E che hanno investito su persone capaci di guidare questo cambiamento.

    Conclusione

    Parlare di innovazione senza parlare di dati è come voler costruire una casa senza fondamenta. La Business Intelligence non è solo uno strumento: è un cambio di mentalità. Power BI ti offre tutto ciò che serve per leggere i numeri con occhi nuovi.

    La Redazione

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  • Federico Pirro: “Povero? Ma no, il Sud è una sorpresa”

    Federico Pirro: “Povero? Ma no, il Sud è una sorpresa”

    Parla il docente dell’Università di Bari

    Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria nell’Università degli Studi di Bari

    Il Sud è forse povero di industrie come molti ritengono? O è alle soglie della desertificazione industriale?

    Sono affermazioni smentite dallo studio della SRM Gruppo Intesa Sanpaolo e del CESDIM – Centro studi e documentazione sull’industria nel Mezzogiorno dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sull’industria manifatturiera nell’Italia meridionale pubblicato di recente.

    Sono infatti molto numerosi i siti in produzione di big player rappresentati da industrie settentrionali ed estere, pubbliche, private e cooperative localizzate nelle otto regioni meridionali con le loro supply chain, ma sono altrettanto numerosi i cluster di PMI diffusi in tutto il Sud. Infatti una sistematica esplorazione compiuta da chi scrive dei maggiori poli industriali esistenti nell’Italia del Sud e dei tanti addensamenti di piccole, medie ed anche grandi aziende di imprenditori locali insediate in tutte le regioni meridionali, sia pure con diversa densità territoriale, ha consentito di scardinare ogni visione riduttiva di un apparato manifatturiero ed energetico del Mezzogiorno che, pur non essendo paragonabile a quello dell’Italia settentrionale per capacità installate, numero di addetti, fatturati ed esportazioni, ha posto tuttavia in evidenza come esso sia parte integrante e di rilevanza strategica di quello nazionale, e concorra alla sua competitività nello scenario mondiale.

    Nell’Italia meridionale sono ormai consolidati primati nazionali assoluti nelle seguenti produzioni e localizzazioni di capacità di importanza strategica per il Paese:

    1) di oltre il 50% dei laminati piani grazie al Siderurgico di Taranto, quando esso, raggiungendo e superando gli 8 milioni di tonnellate all’anno, ha potuto dispiegare la sua capacità produttiva tuttora installata, ma ad oggi non integralmente utilizzata a causa del tetto massimo di 6 milioni annui imposto nel periodo di attuazione dell’AIA;

    2) del 68,6% della capacità di raffinazione petrolifera italiana con le grandi raffinerie della Saras in Sardegna, di Isab, Sonatrach e della Ram in Sicilia e dell’EniR&M a Taranto. A Gela (CL) inoltre l’Eni ha riconvertito la sua vecchia raffineria in bioraffineria;

    3) di ben oltre la metà delle autovetture costruite in Italia e della totalità di veicoli commerciali leggeri; le auto sono costruite negli impianti di Stellantis a Pomigliano d’Arco (NA) e a S.Nicola di Melfi (PZ), mentre i veicoli commerciali leggeri, marchio Ducato, sono assemblati alla Sevel ad Atessa (CH);

    4) di petrolio estratto nei maggiori giacimenti on-shore d’Europa in Basilicata in Val d’Agri (PZ) e nella Valle del Sauro (PZ) e in minor misura sulla terraferma e al largo della Sicilia sudorientale;

    5) di piombo e zinco della Portovesme (CI) in Sardegna e di fluoroderivati inorganici per l’industria dell’alluminio prodotti dalla Fluorsid di Cagliari

    6) di etilene nei due steam cracker della Versalis Eni di Brindisi e Priolo (SR);

    7) dell’energia generata da fonte eolica nei grandi parchi di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. La Puglia è la 1° regione italiana per energia prodotta da fonte eolica;

    8) di pale eoliche per aerogeneratori di grande potenza costruite dalla Vestas Blades Italia a Taranto;

    9) della macinazione di grani duri e teneri in vari molini, fra i quali spiccano quelli imponenti dei gruppi Barilla e Casillo in Puglia – gruppo quest’ultimo presente con altri impianti in diverse regioni italiane – e le capacità complessive di macinazione insediate ad Altamura (BA), capitale nazionale dell’industria molitoria;

    10) di paste alimentari con i siti di player come Barilla, Voiello-Barilla, De Cecco, Divella, Lucio Garofalo, la Molisana, De Matteis, Rummo, Di Martino, Granoro, Delverde e Pezzullo-Gruppo New Lat Food, Pallante, De Sortis, Riscossa, Tamma, Poiatti, e con i pastificatori di Gragnano, cui si affiancano pastifici minori;

    11) di conserve di pomodori e legumi con le imprese dell’agro Sarnese- Nocerino, dell’Abruzzo, della Capitanata e del Brindisino;

    12) di divani e poltrone imbottiti in pelle, grazie alla Natuzzi quotata alla

    Borsa di New York dal 1993, e di altre imprese minori con Soft line, Calia Trade, Nicoletti Trade, Alfatex, Ego Italiano;

    Nel Meridione inoltre si compartecipa in misura significativa alle seguenti produzioni nazionali, anch’esse di valenza strategica per il Paese:

    1) di energia da combustibili fossili con le centrali di Enel, Enipower, A2A, Edison, Sorgenia, E.On, Egl, En Plus;

    2) di energia solare e da biomasse;

    3) di costruzioni aeronautiche in due dei distretti aerospaziali italiani, localizzati in Campania e Puglia con i 4 imponenti stabilimenti di Leonardo Divisione Aerostrutture di Pomigliano d’Arco, Nola, Foggia e Grottaglie (TA), con i due di Leonardo Divisione Elicotteri a Brindisi e Benevento, con i due grandi impianti di Avio-Aero in Campania e Puglia, con il sito della Ema-Rolls Royce in Campania e con quelli di altre aziende meridionali (Salver, Tecnam, Dema, Blackshape);

    4) di materiale rotabile nei grandi stabilimenti della Hitachi Rail STS di Napoli e Reggio Calabria, della Firema di Caserta e Potenza, e della Mer.Mec e della Tesmec Rail a Monopoli (BA). A Reggio Calabria si costruiscono convogli ferroviari che vengono esportati in diversi Paesi;

    5) di farmaceutica con gli impianti delle multinazionali Merck, Sanofi, Novartis, Pfizer, Menarini, Kerr, e di altre grandi e medie aziende italiane come Dompé, FIS, Pierrel e Sifi;

    6) di oli e vini in cui spiccano i marchi di Olio Dante nel Beneventano, della Casa Olearia Italiana e della Olearia Desantis nel Barese, e quelli delle cantine dei gruppi centrosettentrionali Zonin, Antinori e GIV, e di produttori meridionali oltremodo numerosi con marchi ormai affermati a livello nazionale e

    all’estero;

    7) di manutenzioni di navi militari nell’Arsenale della Marina Militare di Taranto, il più grande d’Italia, e di costruzioni navalmeccaniche nei siti della Fincantieri di Castellammare di Stabia e di Palermo, entrambi in via di potenziamento.

    Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria all’Università di Bari Coordinatore scientifico del CESDIM-Centro Studi e Documentazione sull’Industria nel Mezzogiorno istituito presso lo stesso Ateneo

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  • Amedeo Sperti: “Ecco come si tutela il creditore  in sede processuale civile esecutiva”

    Amedeo Sperti: “Ecco come si tutela il creditore in sede processuale civile esecutiva”

    Scrive il funzionario responsabile dell’ufficio esecuzioni Unep presso la Corte d’ Appello di Perugia


    Prima di addentrarci nell’analisi dell’argomento giuridico, occorre premettere che si intende focalizzare la tutela del creditore esclusivamente sotto il profilo del processo civile di esecuzione forzata individuale; per cui sono fuori dalla presente analisi gli aspetti (della tutela del creditore) riguardanti sia l’esecuzione forzata concorsuale, di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I. – d.lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii.), sia il processo civile di cognizione sia quelli extra-processuali; questi ultimi, relativi alla fase pre-processuale, collegati al recupero del credito per via stragiudiziale, prevalentemente a mezzo transazione.

    Il punto di partenza imprescindibile è il patrimonio del debitore come garanzia generica per il creditore; infatti, a norma dell’art. 2740 cod. civ., «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

    Funzionario Ministero Giustizia – Preposto Ufficio Esecuzioni – Dirigente Vicario U.N.E.P Perugia. In alto Perugia – Palazzo del Capitano del Popolo in Piazza Matteotti, sede della Corte di Appello

    In generale, il patrimonio del debitore, come mezzo di tutela del creditore in sede processuale esecutiva, può formare oggetto di tre operazioni giuridiche: espropriazione forzata, conservazione, rivelazione.

    L’espropriazione forzata è finalizzata ad aggredire il patrimonio del debitore, nella misura in cui il creditore procedente in executivis intende ottenere il soddisfacimento del proprio credito attraverso la liquidazione forzata dei beni del debitore, ossia la trasformazione in danaro di tali beni, previa apposizione sugli stessi di apposito vincolo giuridico di indisponibilità, denominato pignoramento.

    Precisamente, il pignoramento è l’atto di inizio del processo civile esecutivo di espropriazione forzata, consistente nell’ingiunzione rivolta dall’Ufficiale Giudiziario al debitore di astenersi dal compimento di qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione forzata ed i frutti di essi: artt. 491 e 492, comma primo, c.p.c.

    L’ordinamento giuridico italiano vigente configura il pignoramento come genus, ossia come categoria generale, comprendente molteplici species, di cui alcune suscettibili di esecuzione mediante notificazione ed altre mediante apprensione, previo accesso in loco dell’Ufficiale Giudiziario.

    In particolare, il pignoramento mediante apprensione è quello avente per oggetto beni mobili non registrati, c.d. pignoramento mobiliare presso il debitore, di cui all’art. 513 c.p.c. Bisogna sottolineare,  al riguardo, che l’apprensione operata dall’U.G. sui beni mobili oggetto di pignoramento non è sempre e necessariamente materiale, ossia con asporto forzato, in quanto può essere anche virtuale; praticamente, l’apprensione virtuale si ha quando lo stesso debitore pignorato è nominato dall’U.G. custode in loco del mobilio pignorato, con la conseguente responsabilità giuridica dello stesso, non soltanto civile, ma anche penale. Dal punto di vista tecnico-giuridico, l’apprensione virtuale suddetta si configura come interversione del possesso, per cui il debitore pignorato, una volta nominato custode del mobilio oggetto di pignoramento, muta il titolo del possesso: non più a titolo di proprietario (rectius, come titolare del diritto reale di proprietà o di usufrutto) nell’interesse proprio, bensì a titolo di ausiliario giudiziario, nell’interesse della giustizia.

    Giova puntualizzare che il legislatore italiano ha espressamente previsto i casi in cui l’U.G. non ha possibilità di scelta tra i due tipi di apprensione, avendo l’obbligo di asporto dei beni mobili pignorati: in primo luogo, d’ufficio, quando si tratta di particolari beni da depositare immediatamente presso la Cancelleria del Tribunale, precisamente danaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito, a norma dell’art. 520, comma primo, c.p.c.; in secondo luogo, su espressa richiesta della parte creditrice pignorante, per altra tipologia di beni mobili, a norma dell’art. 520, comma secondo, c.p.c.   

    Il pignoramento effettuato senza apprensione, bensì mediante notificazione è di otto species:

    1. il pignoramento veicolare ex art. 521-bis c.p.c., ove il creditore preferisca eseguirlo mediante notificazione, anziché mediante apprensione previo accesso in loco U.G.; infatti, il creditore che voglia pignorare autoveicolo intestato al debitore ha facoltà di scegliere tra due modalità alternative di esecuzione del pignoramento: notificazione di atto ad hoc oppure accesso in loco dell’U.G., al fine dell’apprensione del veicolo;
    2. il pignoramento immobiliare, ossia di bene immobile iscritto nei registri dell’Agenzia del Territorio (a cura del Conservatore dei registri immobiliari), a norma dell’art. 555 c.p.c.;
    3. il pignoramento presso terzi, ossia di crediti che ha il debitore presso soggetto c.d. debitor debitoris, come il datore di lavoro (quando il pignoramento ha per oggetto la retribuzione), l’istituto di previdenza (quando il pignoramento ha per oggetto la pensione), l’istituto di credito (quando il pignoramento ha per oggetto somme di danaro giacenti su conti correnti bancari o postali): art. 543 c.p.c.;
    4. il pignoramento di partecipazioni societarie ex art. 2471 cod. civ., ossia avente per oggetto quote di s.r.l. oppure azioni di s.p.a., ove il debitore pignorando risulti socio;
    5. il pignoramento di titoli di proprietà industriale ex art. 137 c.p.i.;
    6. il pignoramento di titoli pac, di cui alla circolare AGEA Prot. n. 89117 del 21 novembre 2017;
    7. il pignoramento di nave o galleggiante ex art. 650 cod. nav.;
    8. il pignoramento di aeromobile ex art. 1061 cod. nav.    

    La conservazione del patrimonio del debitore in sede processuale civile esecutiva opera attraverso due rimedi giurisdizionali: da un lato, il sequestro conservativo, di cui agli artt. 2905 ss. cod. civ. e 671 ss. c.p.c.; dall’altro lato, l’autorizzazione ope iudicis all’esecuzione forzata immediata, ossia con dispensa dell’autorità giudiziaria dall’osservanza del termine legale ad adempiere, di cui all’art. 482 c.p.c. (dieci giorni dalla notificazione del precetto).

    Il primo rimedio ha natura giuridica prettamente cautelare, in quanto è finalizzato a tutelare il creditore contro il rischio concreto di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, durante la pendenza del processo civile di cognizione per l’accertamento del diritto di credito; infatti, l’accoglimento della domanda giudiziale di sequestro conservativo richiede i due presupposti peculiari dell’azione cautelare: sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris.

    Concretamente, il sequestro conservativo è definito pignoramento anticipato, avendo la stessa consistenza del pignoramento (quale ingiunzione rivolta dall’Ufficiale Giudiziario al debitore, non ancora in atto, ma “in potenza”), in fase processuale anticipata rispetto all’esito del processo civile di cognizione. La dimostrazione di ciò sta nella conversione del sequestro conservativo in pignoramento, al momento della pubblicazione della sentenza di condanna del debitore a favore del creditore sequestrante, a norma degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.

    Il secondo rimedio, pur non avendo natura cautelare in senso stretto, è sempre finalizzato alla conservazione del patrimonio del debitore, in quanto mira a tutelare il creditore contro il rischio concreto di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, durante la pendenza del termine legale (ad adempiere) di dieci giorni dalla notificazione del precetto. In tal caso, il creditore precettante ha l’onere di provare (non il fumus boni iuris, essendo già munito del titolo esecutivo, ma) il periculum in mora, ossia  il pericolo del ritardo derivante dal decorso inutile di dieci giorni dalla notificazione del precetto (durante i quali il debitore precettato potrebbe occultare i propri beni pignorabili). 

    Infine, la rivelazione del patrimonio del debitore in sede processuale civile esecutiva opera attraverso due strumenti: da un lato, l’interpello (invito-avvertimento) dell’Ufficiale Giudiziario al debitore pignorato, al fine della dichiarazione patrimoniale di quest’ultimo sotto sanzione penale, a norma del combinato disposto degli artt. 492, comma quarto, c.p.c., e 388, comma ottavo, cod. pen.; dall’altro lato, l’accesso telematico diretto dell’Ufficiale Giudiziario alle banche-dati pubbliche, al fine della ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore, a norma   dell’art. 492-bis c.p.c.

    Evidente risulta essere la differenza tra i due strumenti tecnico-giuridici suddetti: il primo, infatti,  presuppone che il debitore sia stato già sottoposto a pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario, ancorché con esito incapiente o negativo, e può operare d’ufficio, ossia senza alcuna richiesta della parte creditrice; al contrario, il secondo prescinde da qualsiasi pignoramento (potendo attivarsi anche senza alcun precedente pignoramento) e non può operare mai d’ufficio, ma soltanto su rituale richiesta della parte creditrice. 

    In estrema sintesi, si può affermare ragionevolmente che il primo strumento di rivelazione del patrimonio del debitore sia compulsivo/repressivo, mentre il secondo informativo/preventivo.

    In conclusione, giova mettere in evidenza tre dati normativi importanti per il creditore procedente, interessato alla tutela del proprio credito in sede processuale civile esecutiva:

    1. in primo luogo, l’ultimazione dell’iter di attuazione dell’art. 492-bis c.p.c., ossia il regime di accesso telematico diretto dell’Ufficiale Giudiziario alle banche-dati pubbliche, al fine della ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore; infatti, in data 09 giugno u.s., il Ministero della Giustizia ha acquisito il nome dell’Ufficiale Giudiziario/Funzionario U.N.E.P. che, per ogni singolo Ufficio N.E.P., ha il ruolo istituzionale di “Responsabile dei flussi massivi ex art. 492-bis c.p.c.”,  in conformità a quanto previsto dalla recente Convenzione tra lo stesso Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, quale gestore della banca-dati pubblica dell’Anagrafe tributaria. Prima di tale novità, l’accesso telematico ex art. 492-bis c.p.c. non era diretto ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, bensì indiretto, nel senso che l’avvocato del creditore procedente richiedeva all’U.G. l’attestazione di non attuabilità dell’accesso telematico diretto, per non funzionamento delle strutture tecnologiche-informatiche idonee all’uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.; successivamente, tale attestazione era trasmessa dallo stesso avvocato all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima potesse dare le informazioni richieste relativamente al patrimonio del debitore. Finalmente, tale meccanismo burocratico farraginoso è stato superato grazie alla Convenzione suddetta, previo parere favorevole del Garante della Privacy.
    2. In secondo luogo, la cumulabilità tra i due strumenti processuali esecutivi di rivelazione del patrimonio del debitore; infatti, l’avvocato del creditore procedente, in quanto munito del titolo esecutivo e del precetto, ha la facoltà di richiedere all’Ufficiale Giudiziario simultaneamente sia l’accesso telematico diretto alle banche-dati pubbliche, al fine della ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore, a norma dell’art. 492-bis c.p.c., sia il pignoramento contro lo stesso debitore, che, qualora incapiente o negativo, comporterebbe l’interpello officioso dell’Ufficiale Giudiziario al debitore pignorato, al fine della sua dichiarazione patrimoniale sotto sanzione penale.
    3. In terzo luogo, la cumulabilità dei mezzi di espropriazione forzata a favore del creditore, nel senso che quest’ultimo, in quanto munito del titolo esecutivo e del precetto, ha la facoltà di richiedere all’Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. (acronimo di Ufficio Notificazioni, Esecuzioni, Protesti) di procedere simultaneamente a più specie di pignoramento (ad esempio, pignoramento mobiliare presso il debitore, insieme con il pignoramento immobiliare, oltre al pignoramento presso terzi). Il che a norma e nei limiti dell’art. 483 c.p.c, che contempera due esigenze confliggenti: da un lato, il diritto del creditore, munito di titolo esecutivo, di procedere all’esecuzione forzata per espropriazione al fine del soddisfacimento totale e tempestivo del proprio diritto di credito, sulla base sia del principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale esecutiva sia del principio legale di responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cod. civ.; dall’altro lato, il diritto del debitore pignorato a non essere vessato, stante il divieto di eccesso del cumulo pignoratizio fondato sul divieto di abuso dell’azione processuale esecutiva, con la conseguente facoltà del debitore medesimo di proporre opposizione al giudice dell’esecuzione contro il cumulo pignoratizio eccessivo.   

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