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Maggio 19, 2024
Diritto

Addio al segreto sugli stipendi dei colleghi: ecco cosa prevede la direttiva europea

Finalizzata a rafforzare la parità tra i sessi, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro giugno 2026


La Direttiva UE 970/2023 del 10 maggio 2023, pubblicata nella GU dell’Unione europea del 17 maggio 2023, è finalizzata a rafforzare l’applicazione del principio di parità tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Questa direttiva dovrebbe essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno 2026 e solo allora, ove recepita da una legge nazionale, potrà trovare applicazione: fino a quel momento, le regole indicate non potranno trovare applicazione per lo Stato italiano.

Qualora la direttiva venisse recepita, la corrispondente legislazione dovrà introdurre alcune regole generali per istituire un sistema di controllo sulla pratica attuazione della parità retributiva fra donne e uomini.

Il contenuto delle disposizioni: previsioni generali

A mente dell’articolo 4 della direttiva gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Segnatamente, gli Stati membri, in consultazione con gli organismi per la parità, adotteranno le misure necessarie per assicurare la disponibilità di strumenti o metodologie di analisi e per far sì che a tali strumenti o metodologie si possa accedere facilmente, allo scopo di sostenere e guidare la valutazione e il confronto del valore del lavoro conformemente ai criteri di cui al presente articolo 4. Tali strumenti o metodologie consentiranno ai datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

I sistemi retributivi dovranno essere tali da consentire di valutare se i lavoratori si trovino in una situazione comparabile per quanto riguarda il valore del lavoro sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere concordati con i rappresentanti dei lavoratori, laddove tali rappresentanti esistano. Tali criteri non si fonderanno, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e includeranno le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici. Saranno applicati in modo oggettivo e neutro dal punto di vista del genere, escludendo qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso. In particolare, le pertinenti competenze trasversali non dovranno essere sottovalutate.

Applicazione in fase di assunzione

I candidati a un impiego avranno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni:

a) sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; e se del caso,

b) sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicate dal datore di lavoro in relazione alla posizione.

Tali informazioni saranno fornite in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o altrimenti.

Il datore di lavoro non potrà chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

I datori di lavoro provvederanno affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («diritto alla parità di retribuzione»).

Diritti di informazione e trasparenza

I lavoratori avranno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I lavoratori hanno la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni di cui in oggetto tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. Avranno inoltre la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite un organismo per la parità. Le informazioni che possono ricevere sono esclusivamente massive e di genere, non personali. In particolare non sarà possibile richiedere informazioni individuali sui colleghi di lavoro.

Dal canto suo l’azienda – che occupa da 100 a 250 lavoratori – avrà il dovere di redigere un rapporto dettagliato sull’applicazione dei criteri retributivi di genere, peraltro riportando solo valori associati e medi.

L’obbligo decorrerà, secondo la direttiva, dal 7 giugno 2027 e così a seguire, con cadenza annuale e/o periodica.

Nel corso del rapporto di lavoro non potrà essere impedito al lavoratore di rendere nota la propria retribuzione, dovrà invece essere garantita l’accessibilità alle informazioni in merito al livello retributivo individuale e ai livelli retributivi medi, ripartiti per sesso e categorie tra loro equiparabili. Tali informazioni dovranno essere fornite dal datore di lavoro entro tempi ragionevoli non eccedenti i due mesi dalla presentazione della richiesta. 

Mezzi di tutela

Idonei mezzi di tutela andranno predisposti dagli Stati membri affinché tutti i lavoratori, che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione, possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano così ottenere il risarcimento del danno subito.

Pasquale Dui, giuslavorista

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