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Maggio 20, 2024
Diritto

Il patto di famiglia per garantire la continuità dell’azienda

Spunti per imparare ad utilizzarlo nei passaggi generazionali


Occorre richiamare le disposizioni di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c., recanti la disciplina del patto di famiglia, che offre un proprio supporto ad una possibile divisione del patrimonio che include un’impresa, attuabile prima della morte dell’imprenditore.

Pasquale Dui, giuslavorista

La figura del patto di famiglia è stata introdotta all’interno del codice civile dalla legge 55/2006, che ha inserito sette nuovi articoli (da art. 768-bis a 768-octies) dopo l’art. 768 c.c. La ratio della disciplina è quella di consentire all’imprenditore il passaggio generazionale dell’impresa o di talune partecipazioni societarie, attraverso il trasferimento in vita a uno o più discendenti, con preclusione di successive contestazioni in sede ereditaria. 

In particolare, l’art. 768-bis c.c. dispone che è patto di famiglia “il contratto con cui nel rispetto delle differenti tipologie societarie l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”.

La disciplina del patto di famiglia — alle cui linee di fondo resta sostanzialmente vicina, nonostante alcune differenze di dettaglio, la normativa ora introdotta dagli artt. 768-bis ss. c.c. — intendeva dare risposta al problema (particolarmente sentito in un contesto di piccole e medie imprese, quale quello italiano) determinato dalla morte dell’imprenditore individuale, atteso che:

1) numerose indagini statistiche, condotte da sociologi ed economisti, avevano messo in risalto che l’elevato tasso di litigiosità giudiziaria tra gli eredi di imprenditori determinava la paralisi di molte imprese, con loro conseguente scomparsa;

2) tale fenomeno comportava altissimi costi sociali, in termini sia di perdita di posti di lavoro sia di ricadute negative sugli altri operatori del mercato (stakeholders), con conseguente inefficienza di quest’ultimo;

3) le regole del diritto successorio — segnatamente: il divieto di cui all’  art 458 c.c., l’azione di riduzione (avente efficacia «reale» e irrinunciabile prima della apertura della successione) e la collazione — impedivano all’imprenditore di programmare in vita un’ordinata trasmissione intergenerazionale dei beni produttivi, e dell’impresa in particolare.

Pertanto la ratio del patto di famiglia è da individuare in un preciso obiettivo di politica del diritto: assicurare che la continuità (e, quindi, la stabilità e l’efficienza) di un’impresa già esistente ed operante sul mercato non sia compromessa dalle vicende successorie riguardanti i beni produttivi che ne consentono l’esercizio. E ciò per soddisfare il superiore interesse sociale al mantenimento dei livelli occupazionali e al buon funzionamento del sistema economico.

In altre parole, il patto di famiglia, nel consentire la successione anticipata nei beni ad essa strumentali, a null’altro mira che a garantire la continuità dell’attività d’impresa con quei beni, preservandola dai riflessi negativi che sulla sua sopravvivenza (o anche soltanto sulla sua efficienza) potrebbero derivare dalle vicende successorie ad essi relative.

La nuova disciplina dei patti di famiglia, pertanto, ancor più specificamente, attiene al profilo, invero cruciale, del passaggio generazionale dell’impresa, nel delicato rapporto tra le obiettive istanze di continuità ed efficienza nella gestione del bene produttivo, da un lato, e le esigenze di tutela delle ragioni dei legittimari, coinvolte nella vicenda traslativa dell’azienda familiare, per altro verso.

Con il patto di famiglia, infatti, si sono create due categorie di beni: i cc.dd. “beni di impresa” suscettibili di entrare nel patto di famiglia e sottoposti ad un regime particolare e i cc.dd. “beni-patrimonio”, ai quali continuerà ad essere applicabile la normativa successoria vigente in generale. Si è osservato a tal proposito, però, che la novella legislativa non violerebbe il principio costituzionale di uguaglianza, in quanto la diversa natura dei beni ne giustificherebbe il diverso trattamento.

Il patto di famiglia si pone, quindi, quale negozio plurilaterale, per la necessaria partecipazione, all’atto, di parti rappresentanti distinti centri di interessi: come si è

visto, alla stipulazione, devono prendere parte l’imprenditore disponente, il soggetto, o, i soggetti, che egli intende gratificare, con l’attribuzione del bene produttivo, nonché gli eredi legittimari del primo (secondo l’accezione sopra considerata).

I soggetti contraenti

Per quanto riguarda i soggetti contraenti, è importante evidenziare come il legislatore, pur volendo, evidentemente, riservare al disponente una certa libertà di scelta, in funzione della valutazione dell’idoneità soggettiva del beneficiario prescelto a continuare l’azienda, ponga, nondimeno, delle limitazioni all’imprenditore alienante, circoscrivendo la scelta ai soli discendenti del dante causa (art. 768 bis).

Ne emerge, in modo evidente, il relativo carattere endofamiliare della convenzione traslativa, realizzata dallo schema negoziale in esame: la valutazione delle capacità imprenditoriali avrebbe potuto spingere il disponente a fare ricadere la propria scelta anche al di fuori della cerchia familiare. La disciplina introdotta dalla disposizione in commento circoscrive, tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto (con i relativi vantaggi, in termini soprattutto di stabilità dell’operazione) al solo passaggio generazionale che si risolva all’interno della famiglia, con riferimento al passaggio in linea retta.

Dato il chiaro tenore letterale della disposizione in commento, deve escludersi che l’imprenditore disponente possa avvalersi del “patto” per trasferire il bene produttivo al proprio coniuge, o, ai suoi fratelli.

L’opinione prevalente, tuttavia, come si è già avuto modo di segnalare, è nel senso che i legittimari sono non già terzi, bensì parti necessarie del patto, che (si ripete), viene a configurarsi quale contratto a struttura plurisoggettiva. Di qui, il rilievo della nullità del contratto, in caso di mancata partecipazione al patto di taluno dei legittimari del disponente.

Pasquale Dui, giuslavorista

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