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17/06/2026
Diritto

Infortunio in smart working e tutela Inail: la sentenza di Padova chiarisce il nesso con la prestazione

Una recente decisione del Tribunale di Padova offre un chiarimento rilevante in materia di lavoro agile e copertura assicurativa. Con sentenza depositata l’8 maggio 2025, il giudice del lavoro Maurizio Pascali ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro a un incidente avvenuto nell’abitazione di una dipendente universitaria durante l’orario di servizio.

I fatti risalgono all’8 aprile 2022. Intorno alle 13.50, a pochi minuti dal termine della giornata lavorativa, la dipendente – sessantenne, in servizio presso il dipartimento giuridico dell’Università di Padova – stava partecipando a una riunione su Zoom dalla propria abitazione. Nel corso dell’incontro si è alzata dalla scrivania per recuperare alcuni documenti contenuti nella borsa. Durante il tragitto è caduta, riportando la frattura della caviglia in due punti.

L’infortunio ha richiesto ricovero ospedaliero, intervento chirurgico e un lungo periodo di convalescenza conclusosi il 22 agosto 2022, per complessivi 137 giorni di terapia.

Sul piano assicurativo, la vicenda ha avuto un percorso non lineare. In una fase iniziale l’Inail aveva ritenuto l’evento indennizzabile, salvo poi escluderne la natura di infortunio sul lavoro, ricondotto a incidente domestico. La lavoratrice si è quindi fatta carico delle spese per visite specialistiche private, medicazioni e noleggio della sedia a rotelle.

A seguito di un ulteriore diniego in sede amministrativa, è stato presentato ricorso al giudice del lavoro. Nel corso del giudizio l’Inail ha riconosciuto l’infortunio come avvenuto in occasione di lavoro, con accordo sul riconoscimento di un’invalidità permanente pari al 9%. Rimaneva però controverso il rimborso delle spese mediche sostenute privatamente.

Il Tribunale ha ritenuto tali esborsi congrui, anche in considerazione della particolarità del caso e dei tempi del servizio pubblico, disponendo il rimborso di 1.284 euro oltre alle spese legali.

Il profilo più significativo della pronuncia riguarda il principio affermato: nel lavoro agile, il luogo di svolgimento della prestazione non esclude la tutela assicurativa, purché sussista un nesso funzionale tra attività lavorativa ed evento lesivo. Nel caso esaminato, l’incidente si è verificato durante l’orario di servizio e in connessione con un’attività direttamente collegata alla prestazione.

La decisione contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini applicativi della copertura Inail nello smart working. In un contesto in cui il lavoro da remoto è ormai strutturale per molte organizzazioni, il tema della responsabilità e della tutela non può essere lasciato a interpretazioni incerte.

Lavorare da casa non equivale a una sospensione delle garanzie. Se la prestazione è in corso e l’evento è collegato a essa, la protezione assicurativa può operare anche al di fuori dei locali aziendali.

Ringraziamo la nostra testata partner Smart Working Magazine per aver consentito la riproduzione dell’articolo da loro pubblicato.


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