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Ottobre 18, 2024
Diritto

Il Trust nel passaggio generazionale delle PMI


Natura e definizioni

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (denominato disponente) trasferisce beni e diritti a un altro soggetto (detto trustee) il quale assume l’obbligo di gestirli ed amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, affinché si raggiunga un determinato scopo (indicato dal disponente).

La finalità del trust è quella di separare alcuni beni/diritti dal patrimonio di un soggetto per il perseguimento di specifici interessi, tra i quali potrebbe certamente rientrare quello di porre le basi per un passaggio generazionale, mettendo in sicurezza l’impresa di famiglia, ovvero il suo controllo, fino al momento dello svincolo e del trasferimento al soggetto (ad esempio, uno o più figli) che prenderà il posto dell’imprenditore.

Oggetto di trust possono essere beni mobili, immobili, materiali o immateriali. I beni, peraltro, anche se sono intestati al trustee, non fanno parte del suo patrimonio personale.

In altre parole la proprietà legale del trust è attribuita al trustee, il quale ne assume i relativi diritti. I beni in questione restano segregati nel patrimonio del trust per cui risultano estranei sia al patrimonio del disponente che a quello del trustee.

Questo significa che il patrimonio conferito nel trust è tutelato da eventuali attacchi esterni. Più in dettaglio:

• Aggressione di eventuali creditori.

• È escluso dai cespiti ereditari del trustee in caso di morte.

• È escluso nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee.

• Non può essere utilizzato per scopi differenti da quelli presenti nell’atto costitutivo.

• Non può essere aggredito dai creditori degli eventuali beneficiari fino a quando non avviene l’attribuzione da parte del trustee.

I soggetti

Le figure che intervengono nella costituzione di un trust possono essere tre: il disponente, il trustee e il guardiano.

Disponente o settlor

Questa è la figura di colui il quale decide di costituire un trust e di conferire a un altro soggetto la gestione di parte del suo patrimonio, materiale e/o immateriale, con le indicazioni sulle modalità di gestione, per le quali, occorrendo, può riservarsi alcune prerogative.

Trustee

Questa è la figura di colui il quale con l’istituto diventa il legittimo proprietario dei beni, occupandosi di amministrare e gestire il patrimonio, secondo le direttive ricevute dal disponente, per tutto il tempo previsto dall’istituto.

Le sue funzioni si concretizzano in una serie di obblighi: preservare il fondo in trust, redigere un rendiconto periodico del proprio operato, agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari, ove presenti. La funzione di trustee è svolta usualmente da familiari di fiducia; può anche essere svolta da professionisti esterni.

Guardiano o protector

Il compito di questo soggetto, laddove previsto, è di vigilare sull’attività del trustee nell’interesse dei beneficiari. Tra le sue funzioni: la revoca e la nomina del trustee, l’espressione del proprio consenso in merito alle decisioni del trustee, la comunicazione di direttive e istruzioni al trustee.

Come costituire un Trust

Un trust può essere costituito tramite atto scritto, sia da persone fisiche che da persone giuridiche (enti, società ecc.).

La prassi italiana tende verso la stipula per atto pubblico, o scrittura privata autenticata nel caso in cui il conferimento riguardi beni mobili registrati o beni immobili.

Nell’atto il disponente stabilisce: la durata, i beneficiari, i poteri conferiti al trustee e all’eventuale guardiano, le direttive per l’amministrazione dei beni.

Tipologie di Trust

Trattandosi di uno strumento flessibile e adattabile a differenti situazioni possono essere istituite varie tipologie di trust: trust familiare, trust immobiliare, trust commerciale, trust liquidatorio, trust di scopo e trust discrezionale. Tra gli ambiti di applicazione più comuni figura quello familiare. Il trust in tal senso è utilizzato per assistere soggetti deboli (minori o soggetti diversamente abili) e per preordinare una successione ereditaria.

Nel settore immobiliare, ad esempio, il trust viene invece istituito in presenza di attività rischiose, con lo scopo di proteggere i beni immobili personali che, una volta divisi dal patrimonio aziendale, diventano impignorabili.

Effetti del Trust

L’effetto principale del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti formano un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale non solo del Settlor, ma anche del trustee, cosicché i beni vincolati non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario. L’effetto peculiare del trust risiede nello sdoppiamento della proprietà: il trust, infatti, viene amministrato dal trustee unicamente nell’interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per il perseguimento degli scopi indicati dallo stesso.

È possibile istituire anche un trust privo di beneficiario: si tratta del trust di destinazione, in cui i beni sono appunto destinati esclusivamente al perseguimento di uno scopo ritenuto meritevole di tutela. L’atto costitutivo può anche prevedere che il disponente mantenga la titolarità dei beni vincolati e, quindi, assuma lui stesso i poteri e gli obblighi di attuazione dello scopo di destinazione.

In tali casi si parla di trust autodichiarato, dove le figure di settlor e trustee confluiscono in capo al medesimo soggetto e in forza del quale si determina un vincolo di destinazione all’interno dello stesso patrimonio del disponente, senza trasferimento della titolarità dei diritti vincolati a terzi.

Il trust successorio concerne tutte le operazioni relative al passaggio generazionale da un beneficiario a un altro dei beni, sia materiali che immateriali, che si può applicare non solo al patrimonio personale, ma anche alla gestione delle proprie attività imprenditoriali. Infatti, il trust ha avuto un ampio consenso e utilizzo nel diritto successorio quasi quale alternativa al testamento, poiché esso (in modo simile al testamento) consente di pianificare appunto il passaggio generazionale della ricchezza per la tutela di particolari esigenze, come ad esempio la protezione di soggetti deboli o della redditività di impresa. Il motivo per cui si opta per il trust anziché per il testamento, risiede nel limite che impone il nostro ordinamento giuridico circa l’unitarietà della successione in morte di un soggetto.

Pasquale Dui, avvocato, professore a contratto di diritto del lavoro

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