
Il PPWR diventa applicabile in tutta l’Unione europea. Partono dichiarazioni di conformità e limiti ai PFAS, mentre cialde e bustine del tè entrano nella definizione di imballaggio. Etichette armonizzate, riuso e altri vincoli arriveranno nei prossimi anni.
Dal 12 agosto 2026 il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, entra nella sua fase operativa. Il Regolamento UE 2025/40 era entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ma proprio il 12 agosto 2026 è la data indicata dalla Commissione europea per l’applicazione generale delle sue disposizioni. Il nuovo quadro riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo, indipendentemente dal materiale utilizzato.
Per le imprese la prima novità importante non riguarda ciò che il consumatore vede sulla confezione, ma ciò che l’azienda deve essere in grado di documentare. Prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve effettuare la valutazione di conformità prevista dal regolamento, predisporre la documentazione tecnica e, quando i requisiti sono rispettati, compilare la dichiarazione UE di conformità. I documenti devono essere conservati per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili. Anche i fornitori di materiali e imballaggi sono tenuti a mettere a disposizione del fabbricante le informazioni necessarie per dimostrarne la conformità.
Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda la definizione di fabbricante. Non coincide sempre con chi produce materialmente una scatola, una bottiglia o un sacchetto. Può essere considerata fabbricante anche l’impresa che fa progettare o produrre l’imballaggio con il proprio nome o marchio. Per molte aziende che vendono prodotti a marchio proprio, quindi, il PPWR non può essere semplicemente delegato al fornitore del packaging. Il regolamento prevede comunque una specifica eccezione per alcune microimprese che acquistano l’imballaggio da un fornitore stabilito nell’Unione.
Da oggi scattano inoltre i nuovi limiti per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Non possono essere immessi sul mercato packaging che superano le soglie stabilite dal regolamento: 25 ppb per singoli PFAS rilevati con analisi mirate, 250 ppb per la loro somma e 50 ppm comprendendo anche i PFAS polimerici. La Commissione ha chiarito anche un punto importante per i magazzini: non esiste un generale periodo transitorio per esaurire gli imballaggi prodotti ma non ancora immessi sul mercato. Quelli immessi sul mercato dopo il 12 agosto devono rispettare i nuovi limiti; quelli già immessi prima di questa data possono continuare a circolare.
Cambiano anche oggetti di uso quotidiano finora trattati in modo diverso. Bustine del tè, cialde del caffè e unità monodose per bevande rientrano ora espressamente nella definizione europea di imballaggio. In Italia diventano quindi soggette agli obblighi di etichettatura ambientale. Ma attenzione: questo non significa che qualsiasi capsula o cialda possa essere buttata nell’organico. CONAI precisa che capsule, cialde e bustine certificate compostabili secondo la norma EN 13432 possono essere conferite con i rifiuti organici; per le altre occorre seguire il materiale di composizione e le relative indicazioni di conferimento.
La nuova classificazione produce anche un effetto economico immediato. Dal 12 agosto 2026 CONAI applica un contributo ambientale specifico di 45 euro a tonnellata alle capsule e cialde in plastica biodegradabile e compostabile certificate EN 13432 per caffè e altre bevande.
Non tutte le altre novità annunciate dal PPWR, però, partono oggi. L’etichetta europea armonizzata con pittogrammi e informazioni sulla composizione dei materiali diventerà obbligatoria in linea generale dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti attuativi se questa data sarà successiva.
Anche il settore della ristorazione avrà un calendario specifico. Entro il 12 febbraio 2027 le attività HORECA che vendono bevande o cibi pronti da asporto dovranno consentire ai clienti di utilizzare un proprio contenitore, senza applicare prezzi o condizioni peggiori rispetto al monouso. Entro il 12 febbraio 2028 dovranno inoltre offrire la possibilità di ricevere il prodotto in un imballaggio riutilizzabile inserito in un sistema di riuso, nei casi previsti dal regolamento.
Per le aziende, quindi, il 12 agosto non rappresenta la fine del percorso ma la prima vera scadenza operativa. Chi utilizza packaging per prodotti alimentari deve verificare subito il tema PFAS; chi vende prodotti a proprio marchio deve capire se ricade nella definizione di fabbricante; chi utilizza capsule, cialde e bustine deve rivedere classificazione, etichettatura e adempimenti CONAI. Per etichette armonizzate, riuso, riciclabilità e contenuto minimo di riciclato il calendario continuerà invece nei prossimi anni.
In pratica: cosa controllare subito in azienda
- verificare chi assume il ruolo di fabbricante per ciascun imballaggio;
- richiedere ai fornitori dati, prove e documentazione tecnica necessaria alla conformità;
- predisporre o aggiornare valutazione e dichiarazione UE di conformità;
- per il food packaging, verificare il rispetto dei limiti PFAS;
- se si utilizzano cialde, capsule o bustine per bevande, controllare classificazione, etichettatura ambientale e obblighi CONAI.