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02/07/2026
Diritto

Antiriciclaggio, i professionisti chiamati ad un ruolo centrale

Dal 1° luglio le nuove istruzioni UIF cambiano il modo di rilevare e raccontare le operazioni sospette: meno automatismi, più analisi, più responsabilità. Per studi, notai, commercialisti e avvocati il tema non è solo tecnico, ma organizzativo e deontologico.

Dal 1° luglio 2026 cambia il linguaggio operativo dell’antiriciclaggio italiano. Non cambia, almeno non nella sostanza, il principio che da anni regge l’intero sistema: i soggetti obbligati, incluse banche, intermediari, notai, commercialisti, avvocati e altri professionisti, devono collaborare attivamente con l’Unità di Informazione Finanziaria quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Cambia però il livello di qualità richiesto a quella collaborazione. La segnalazione non può più essere trattata come un modulo da compilare in modo difensivo, né come l’esito automatico di una soglia superata, di un’anomalia formale o di un generico “non mi convince”. La UIF chiede una segnalazione più selettiva, più documentata, più coerente con il profilo economico del cliente e con la logica dell’operazione.

Le nuove istruzioni della UIF, emanate il 18 dicembre 2025 e applicabili dal 1° luglio 2026, sostituiscono il vecchio impianto operativo del 2011 e si inseriscono in una fase in cui l’antiriciclaggio europeo sta diventando più integrato, più digitale e più orientato alla qualità dei dati. Il punto non è semplicemente “fare più segnalazioni”. Anzi, sarebbe una lettura sbagliata. Nel 2025 le SOS ricevute dalla UIF sono state 162.059, in aumento dell’11,5% sul 2024, con un record storico spinto soprattutto da banche telematiche, truffe e frodi informatiche; nello stesso tempo, la UIF registra una riduzione della quota di segnalazioni a rischio basso o nullo e insiste sulla necessità di alzare la qualità della collaborazione attiva.

Per i professionisti, il dato più interessante è un altro: nel 2025 hanno inviato 10.399 SOS, pari al 6,4% del totale, con un apporto quasi interamente riferibile ai notai, che da soli pesano per 10.000 segnalazioni. Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro si fermano a 275, gli avvocati a 27, le società di revisione e i revisori legali a 42. Sono numeri che non autorizzano una lettura semplicistica, ma dicono una cosa chiara: il presidio professionale esiste, però è molto disomogeneo e in alcuni segmenti resta ancora più formale che sostanziale.

Il titolo provocatorio dei “professionisti sceriffi senza stella” coglie una tensione reale, ma rischia di semplificarla. È vero che la normativa antiriciclaggio carica sugli studi professionali un compito che non appartiene alla consulenza in senso tradizionale: osservare il cliente, valutare la coerenza delle operazioni, conservare traccia delle verifiche, talvolta segnalare senza poter avvisare il diretto interessato. È altrettanto vero, però, che il professionista non diventa un investigatore privato dello Stato, né un pubblico ufficiale di polizia economica. La sua funzione è diversa: è un presidio di prossimità, collocato nel punto in cui operazioni societarie, fiscali, patrimoniali e immobiliari prendono forma prima di diventare flussi finanziari opachi o veicoli giuridici difficili da ricostruire.

La vera novità delle istruzioni UIF è proprio qui: la segnalazione di operazione sospetta viene descritta come l’esito di un processo valutativo. Prima si individuano anomalie soggettive o oggettive; poi le si esamina alla luce delle informazioni disponibili; infine si decide se il sospetto esiste davvero oppure no. La UIF precisa che vanno evitati automatismi e approcci meramente cautelativi fondati, ad esempio, sul solo superamento di soglie quantitative, sulla mera ricezione di richieste da autorità o sulla semplice ricorrenza di indicatori di anomalia. Non basta che un caso “somigli” a un indicatore: occorre spiegare perché, in quel contesto, quell’operazione non torna.

Questo passaggio è decisivo per gli studi professionali, perché sposta il baricentro dalla paura della sanzione alla qualità del metodo. Il professionista che segnala tutto ciò che appare anche vagamente anomalo non sta necessariamente adempiendo meglio; può, al contrario, produrre rumore informativo, appesantire il sistema e indebolire il valore della propria collaborazione. Allo stesso modo, il professionista che non segnala nulla perché ritiene l’antiriciclaggio un corpo estraneo alla propria attività espone sé stesso e lo studio a rischi sempre meno sostenibili. La nuova linea è più esigente: non chiede eroismi investigativi, ma pretende una valutazione ragionata, proporzionata e ricostruibile.

Non a caso, le istruzioni prevedono che, quando il sospetto viene escluso, il destinatario adotti accorgimenti utili a ricostruire a posteriori le valutazioni effettuate, anche con una traccia sintetica o con il rinvio ai documenti consultati. È un dettaglio solo apparentemente burocratico. In realtà è la nuova grammatica della compliance professionale: non basta avere intuito correttamente; bisogna poter dimostrare, a distanza di tempo, perché si è deciso di segnalare o di non segnalare.

Il tema dell’intelligenza artificiale va letto con la stessa cautela. Le nuove istruzioni ammettono l’utilizzo di strumenti informatici e anche di sistemi basati sull’IA per individuare operatività anomale, ma a condizioni precise: devono essere conformi alle norme applicabili, fondati su dati oggettivi e verificabili e accompagnati da valutazioni con intervento umano. La UIF, nel Rapporto annuale 2025, avverte infatti che l’uso acritico di modelli automatici può produrre segnalazioni parziali, ripetitive, standardizzate o incoerenti con i fatti realmente esposti. In altre parole: l’algoritmo può aiutare a vedere, ma non può sostituire il giudizio professionale.

Per banche e grandi intermediari questa transizione significa rafforzare sistemi di monitoraggio, data governance e modelli di classificazione. Per uno studio professionale, invece, la questione è più concreta e spesso più scomoda: chi valuta l’anomalia? chi conserva la traccia della decisione? chi aggiorna il fascicolo del cliente? chi controlla la coerenza tra adeguata verifica, prestazione richiesta, titolare effettivo, origine dei fondi e struttura dell’operazione? Le istruzioni richiamano il principio di proporzionalità, ma proporzionalità non significa assenza di organizzazione. Anche uno studio piccolo deve avere un metodo, solo più semplice e commisurato alla propria dimensione.

C’è poi un nodo deontologico che non può essere liquidato con formule facili. Il rapporto tra professionista e cliente si basa sulla fiducia, sulla riservatezza e, in alcuni casi, sul segreto professionale. L’antiriciclaggio introduce invece una logica diversa, nella quale il professionista deve interrogarsi non solo sulla correttezza tecnica dell’incarico, ma anche sulla sua plausibilità economica e sulla possibile provenienza illecita dei fondi. È una frizione reale. Ma proprio per questo la qualità della procedura diventa una tutela anche per il professionista: una SOS scritta male, generica o difensiva può essere inutile per l’autorità e rischiosa per chi la invia; una mancata SOS non motivata può essere ancora più rischiosa.

Sul piano europeo, questa evoluzione non è isolata. L’AML Package ha istituito l’AMLA, la nuova autorità europea antiriciclaggio con sede a Francoforte, chiamata a coordinare le autorità nazionali, sostenere le FIU e sviluppare standard tecnici e linee guida comuni. Il nuovo regolamento AMLR sarà direttamente applicabile agli Stati membri dal luglio 2027 e punta a ridurre frammentazioni e arbitraggi regolamentari; l’AMLA avvierà la supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio più elevato dal 2028.

Questo scenario rende poco credibile l’idea che l’antiriciclaggio possa restare un adempimento laterale, gestito con check-list vecchie, fascicoli incompleti e formule copiate da un caso all’altro. La direzione è opposta: più dati strutturati, più coerenza narrativa, più tracciabilità delle valutazioni, più feedback della UIF ai segnalanti. Le istruzioni prevedono infatti che la segnalazione contenga dati strutturati su soggetti, operatività, rapporti e legami, coerenti con la parte descrittiva. Anche questo è un cambio di mentalità: non basta raccontare bene, bisogna strutturare bene.

Resta però aperta la questione politica e professionale di fondo. Lo Stato e il sistema europeo chiedono ai privati di svolgere una funzione essenziale di prevenzione, ma il costo operativo di questa funzione ricade in larga parte su banche, imprese e studi: formazione, software, aggiornamento, procedure, tempo sottratto all’attività consulenziale, responsabilità individuali. Per i grandi operatori è un capitolo di compliance industrializzata; per molti professionisti è un onere che si somma a una pressione regolatoria già elevata. Qui la metafora degli “sceriffi senza stella” mantiene una sua efficacia: non perché i professionisti siano davvero poliziotti, ma perché sono chiamati a presidiare un pezzo di legalità economica senza che tale funzione sia sempre riconosciuta, remunerata o compresa dal cliente.

La risposta, tuttavia, non può essere il rifiuto culturale dell’antiriciclaggio. Sarebbe una posizione fragile, oltre che poco realistica. La criminalità economica non usa più solo valigette di contanti e società di comodo rudimentali; utilizza criptoattività, IBAN virtuali, carte virtuali, piattaforme fintech, reti transnazionali e schemi societari che spesso incrociano fiscalità, immobiliare, consulenza aziendale e operazioni straordinarie. Nel Rapporto 2025 la UIF evidenzia come evasione, abuso di fondi pubblici, corruzione, truffe e frodi informatiche sfruttino infrastrutture sempre più sofisticate per disperdere le tracce dei fondi illeciti.

Per questo il punto non è scegliere tra “professionista consulente” e “professionista sentinella”. Il punto è costruire una figura professionale capace di restare consulente proprio perché sa riconoscere quando l’incarico supera la normale area del rischio e diventa opacità. La nuova stagione delle SOS intelligenti non chiede segnalazioni più teatrali, ma segnalazioni più utili. Non chiede sospetto permanente, ma giudizio. Non chiede di tradire il cliente, ma di non diventare inconsapevolmente lo strumento tecnico di un’operazione illecita.

Dal 1° luglio, dunque, l’antiriciclaggio professionale entra in una fase meno cartolare e più adulta. Chi continuerà a considerarlo una pratica amministrativa da chiudere con formule standard avrà un problema. Chi invece lo integrerà nei processi ordinari dello studio, con criteri proporzionati, fascicoli coerenti, valutazioni tracciabili e personale formato, potrà trasformare un obbligo sgradito in un presidio di qualità professionale. Non sarà una rivoluzione piacevole, ma sarà sempre meno evitabile. E, per una volta, il discrimine non sarà tra chi segnala tanto e chi segnala poco, ma tra chi sa spiegare e chi si limita a compilare.

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