25/07/2026
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Moda, da oggi stop alla distruzione dell’invenduto: per le aziende cambia il valore degli stock

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono più distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature rimasti invenduti o restituiti dai clienti. Dal 2030 il divieto sarà esteso alle medie aziende. Non si tratta soltanto di una misura ambientale: cambiano la programmazione della produzione, la gestione dei resi, la logistica e il destino economico delle rimanenze.

Da oggi un capo rimasto in magazzino non potrà più essere considerato semplicemente un errore da cancellare. Il 19 luglio 2026 entra infatti in applicazione, per le grandi imprese, il divieto europeo di distruggere prodotti tessili e calzature invenduti, compresi gli articoli restituiti dai consumatori dopo un acquisto, una pratica che negli anni è diventata uno degli aspetti più controversi dell’industria della moda e, in particolare, dei modelli fondati sulla produzione accelerata, sull’e-commerce e sulla continua sostituzione delle collezioni.

La misura è contenuta nel Regolamento UE 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, conosciuto come ESPR, e interessa inizialmente le grandi imprese. Le aziende di medie dimensioni saranno coinvolte dal 19 luglio 2030, mentre micro e piccole imprese sono escluse, salvo futuri interventi destinati a impedire che vengano utilizzate per aggirare il divieto. L’elenco comprende abbigliamento e accessori in pelle o tessuto, prodotti lavorati a maglia o all’uncinetto, cappelli e copricapi e le principali categorie di calzature.

Non basta spostare gli invenduti dal magazzino al container del riciclo

La sintesi secondo cui le aziende dovranno “riutilizzare, riciclare o donare” i prodotti è sostanzialmente corretta sul piano degli obiettivi, ma rischia di semplificare eccessivamente il contenuto della norma. Il regolamento definisce infatti come distruzione non soltanto il danneggiamento intenzionale di un prodotto, ma anche il suo conferimento come rifiuto, escludendo principalmente i casi nei quali il prodotto viene consegnato per essere preparato al riutilizzo, ricondizionato o rifabbricato.

Questo significa che un’impresa non potrà limitarsi a distruggere o triturare sistematicamente gli articoli invenduti dichiarando che i materiali saranno successivamente riciclati. La priorità indicata dal legislatore europeo è mantenere il prodotto, o almeno la sua funzione, all’interno del circuito economico: attraverso una nuova vendita, anche a prezzo ridotto, un canale outlet, il ricondizionamento, la rifabbricazione, la donazione o la preparazione per il riutilizzo. Il riciclo dei materiali rimane una possibilità nei casi in cui la distruzione sia consentita da una delle deroghe previste, ma viene dopo le soluzioni che permettono al bene di continuare a essere utilizzato.

Dalla distruzione silenziosa alla trasparenza pubblica

Il divieto è accompagnato da un secondo cambiamento forse meno immediato, ma potenzialmente molto incisivo sulla reputazione delle aziende. Gli operatori economici devono rendere pubblici ogni anno il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, le ragioni dello smaltimento, l’eventuale deroga utilizzata e la quota destinata alla preparazione per il riutilizzo, al riciclo, al recupero energetico o allo smaltimento definitivo.

Le imprese dovranno inoltre comunicare quali misure abbiano già adottato e quali intendano adottare per prevenire la distruzione degli invenduti. Le informazioni dovranno essere pubblicate in maniera chiara e facilmente accessibile sul sito aziendale oppure inserite nella rendicontazione di sostenibilità, mentre la documentazione necessaria a dimostrare la destinazione effettiva dei prodotti dovrà essere conservata per cinque anni.

Non sarà quindi sufficiente affermare genericamente di aver avviato una politica circolare. Occorrerà sapere quanti prodotti sono rimasti invenduti, perché non sono stati recuperati, chi li ha ricevuti e quale trattamento sia stato effettivamente eseguito. La gestione degli stock, fino a ieri considerata prevalentemente un’informazione commerciale interna, diventa così anche un indicatore pubblico della qualità della programmazione aziendale.

Le deroghe esistono, ma devono essere motivate

Il divieto non è assoluto. La distruzione potrà essere autorizzata quando i prodotti rappresentano un rischio per la salute, l’igiene o la sicurezza, quando sono danneggiati, contaminati o deteriorati e non possono essere riparati in maniera tecnicamente ed economicamente ragionevole, oppure quando difetti di progettazione o produzione li rendono inadatti alla funzione per la quale erano stati realizzati.

Altre deroghe riguardano i prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale, comprese le merci contraffatte, gli articoli non adatti al riutilizzo o alla rifabbricazione e quelli offerti per la donazione ma non accettati. Le imprese dovranno tuttavia essere in grado di documentare la sussistenza della deroga e non potranno trasformare eccezioni motivate in una procedura ordinaria per liberarsi delle eccedenze.

Il punto, quindi, non è pretendere che qualsiasi prodotto venga rimesso in vendita indipendentemente dal suo stato, ma impedire che articoli nuovi, utilizzabili e commercialmente validi siano distrutti soltanto perché la loro presenza sul mercato viene considerata scomoda o perché conservarli, distribuirli o donarli costa più che eliminarli.

Il problema economico viene spostato a monte

Secondo i dati richiamati da Assoutenti, in Europa potrebbe essere distrutto prima dell’uso fino al 9% dei prodotti tessili immessi sul mercato, per un massimo stimato di 594.000 tonnellate all’anno e 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂. A rendere ancora più complesso il problema sono i resi degli acquisti online, che nel settore dell’abbigliamento vengono stimati mediamente intorno al 20%: un capo ogni cinque venduti attraverso l’e-commerce torna quindi nella catena logistica e deve essere controllato, riclassificato, ricondizionato o nuovamente commercializzato.

La nuova disciplina non farà scomparire il costo dell’invenduto. Lo sposterà dalla distruzione alla programmazione, alla gestione dei dati, alla selezione dei prodotti, allo stoccaggio, alla logistica inversa e alla costruzione di canali alternativi. Le aziende che continueranno a produrre quantità significativamente superiori alla domanda dovranno sostenere il costo economico di quell’errore, invece di eliminarne fisicamente le conseguenze.

Per i gruppi più organizzati questo potrà tradursi nello sviluppo di piattaforme proprietarie per la rivendita, accordi con operatori second hand, programmi di riparazione e ricondizionamento, outlet più strutturati e partnership con enti del terzo settore. Per altri significherà ridurre il numero delle collezioni, produrre lotti più piccoli, migliorare le previsioni della domanda e limitare politiche commerciali che generano livelli anomali di reso.

Più occasioni per i consumatori, ma non necessariamente più sconti

Una parte degli invenduti potrebbe tornare sul mercato a prezzi più accessibili, aumentando l’offerta attraverso outlet, vendite speciali e piattaforme dedicate. Non è però automatico che il provvedimento produca una generalizzata riduzione dei prezzi. Alcuni marchi potrebbero scegliere di produrre meno, restringere le politiche di reso o modificare assortimenti e tempistiche delle collezioni, evitando di creare eccedenze destinate a essere fortemente scontate.

Anche la donazione, pur rappresentando una destinazione socialmente utile, non può diventare l’alibi per continuare a produrre senza una domanda reale. Trasportare, catalogare, distribuire e gestire enormi quantità di prodotti richiede strutture, risorse e destinatari effettivamente in grado di utilizzarli. Una donazione priva di programmazione rischia semplicemente di trasferire il problema del magazzino dall’impresa a un’organizzazione non profit.

Una norma ambientale che misura anche la qualità del management

La novità più rilevante è forse culturale prima ancora che normativa. L’invenduto non viene più trattato come una conseguenza inevitabile del business della moda, ma come il risultato misurabile delle decisioni prese lungo la catena del valore: previsione della domanda, quantità prodotte, qualità dei prodotti, politiche promozionali, gestione dei resi e durata commerciale delle collezioni.

Il divieto europeo non risolverà da solo il problema della sovrapproduzione e non eliminerà il rischio di comportamenti opportunistici, esportazioni difficili da controllare o utilizzo eccessivamente ampio delle deroghe. La pubblicazione dei dati, i controlli e la capacità delle autorità nazionali di verificare il destino reale dei prodotti saranno determinanti.

Da oggi, tuttavia, distruggere un prodotto nuovo perché non ha trovato rapidamente un compratore non è più una normale decisione di magazzino per le grandi aziende della moda. È una pratica vietata, salvo motivazioni precise e documentabili. E soprattutto diventa visibile ciò che, fino a ieri, poteva essere eliminato insieme agli stessi vestiti.


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