
Il calendario della riforma doganale europea accelera e per chi opera nell’e-commerce, nella logistica e nelle importazioni i prossimi due mesi saranno particolarmente densi. Il 3 settembre il Consiglio dell’Unione europea ha dato il proprio via libera alla nuova architettura del Codice doganale dell’Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe completare l’approvazione nel corso di settembre, prima della firma e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tra le novità più immediate figura l’introduzione, entro il 1° novembre 2026, di una Union handling fee sulle merci vendute a distanza e importate da Paesi terzi.
Definirla semplicemente una “tassa sui pacchi”, però, rischia di nascondere il vero significato della misura. La nuova fee non è un dazio doganale tradizionale e soprattutto non coincide con il prelievo di 3 euro già entrato in vigore il 1° luglio scorso. Sono due strumenti distinti, con basi normative e finalità differenti.
Il dazio da 3 euro esiste già
Dal 1° luglio 2026 è stata eliminata la precedente franchigia doganale per le importazioni e-commerce di valore non superiore a 150 euro. Nel periodo transitorio che dovrebbe concludersi con l’avvio del nuovo EU Customs Data Hub nel 2028, l’Unione applica un dazio forfettario di 3 euro per “item” sulle vendite a distanza di beni importati rientranti nel nuovo regime.
Anche il significato di “item” merita attenzione da parte degli operatori. Non corrisponde necessariamente a ogni singolo oggetto fisico contenuto nel pacco. La normativa doganale considera item uno o più beni contenuti nella stessa spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine. La modalità con cui le merci vengono raggruppate e dichiarate può quindi incidere concretamente sul calcolo del prelievo.
È un particolare tecnico, ma tutt’altro che secondario per marketplace, operatori postali, corrieri express, intermediari doganali e imprese che gestiscono elevati volumi di dichiarazioni H7, H6 o H1.
A novembre arriva un secondo livello di costo
La Union handling fee interviene su un piano diverso. La sua funzione dichiarata è finanziare almeno in parte i costi che le autorità doganali sostengono per processare i volumi crescenti dell’e-commerce: verifica dei dati, analisi del rischio, infrastrutture di controllo, controlli documentali e fisici e, nel nuovo sistema, anche parte dei costi connessi alla futura Autorità doganale europea e al Customs Data Hub.
Il testo approvato dal Consiglio prevede un importo fisso per item, ma l’ammontare deve ancora essere stabilito dalla Commissione mediante atto delegato. Per questo oggi non è corretto presentare come definitivo un valore di 2 euro, anche se questa cifra è circolata nelle proposte preparatorie e viene già utilizzata come riferimento da alcune amministrazioni nazionali. Il comunicato ufficiale del Consiglio del 3 settembre precisa ancora che sarà la Commissione a fissare l’importo prima dell’applicazione.
È prevista inoltre una fee inferiore quando le merci vendute a distanza vengono immesse in libera pratica attraverso specifici magazzini doganali destinati all’e-commerce. È un elemento che potrebbe incidere sulle scelte logistiche delle grandi piattaforme e dei merchant extra-UE, incentivando maggiormente l’importazione consolidata e lo stoccaggio all’interno dell’Unione rispetto alla spedizione diretta di milioni di piccoli invii individuali.
Cambia soprattutto chi viene considerato responsabile
La riforma non riguarda soltanto il costo di importazione. Cambia anche il soggetto sul quale vengono concentrate le responsabilità doganali.
Per le vendite a distanza provenienti da Paesi terzi, piattaforme e venditori saranno trattati molto più chiaramente come importatori e dovranno fornire alle dogane i dati necessari, garantire il pagamento degli oneri dovuti e assicurare il rispetto della normativa europea applicabile ai prodotti. L’obiettivo è spostare la responsabilità dal singolo consumatore finale verso gli operatori professionali che organizzano e facilitano la vendita.
Per gli operatori questo significa che il problema non può essere letto soltanto in termini di qualche euro aggiuntivo sul pacco. Diventano centrali la qualità dei dati di prodotto, la classificazione tariffaria, l’origine, la gestione delle informazioni trasmesse dai marketplace e l’integrazione tra sistemi commerciali, logistici e doganali.
Dal 1° novembre 2026 diventeranno inoltre obbligatori i Product Identifiers nelle dichiarazioni interessate, dopo il periodo di utilizzo facoltativo iniziato il 1° luglio. La coincidenza temporale tra nuovi identificativi e handling fee rende l’autunno un passaggio operativo particolarmente delicato per chi gestisce grandi volumi di e-commerce cross-border.
Il nodo italiano: il contributo nazionale da 2 euro
Per le imprese italiane il quadro è ancora più complesso. La legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto un contributo amministrativo nazionale di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da Paesi extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro. Dopo diversi rinvii, il decreto-legge 107/2026, successivamente convertito, ne ha spostato l’applicazione al 1° ottobre 2026.
Questo significa che, secondo il quadro normativo oggi vigente e in assenza di nuovi interventi, il mercato italiano potrebbe ritrovarsi in poche settimane a confrontarsi con tre elementi differenti: il dazio europeo temporaneo da 3 euro, il contributo amministrativo italiano da 2 euro per spedizione e, successivamente, la nuova handling fee europea il cui importo deve ancora essere definito.
È proprio quest’ultima sovrapposizione che il settore sta osservando con maggiore attenzione. Il problema non riguarda soltanto l’aumento del costo finale. Una tassa nazionale applicata nel punto di ingresso delle merci può influenzare la scelta dell’hub doganale e spostare i flussi verso un altro Stato membro, da cui le spedizioni possono poi raggiungere l’Italia come traffico intra-UE. Il precedente rinvio italiano era stato motivato anche dalla necessità di evitare distorsioni di questo tipo e di coordinare la misura nazionale con il sistema europeo.
Perché Bruxelles interviene adesso
La dimensione del fenomeno spiega la rapidità con cui l’Unione sta anticipando parti della riforma doganale. Nel 2025 le importazioni di basso valore hanno rappresentato circa il 98% degli articoli importati nell’UE pur pesando soltanto per poco più del 2% del loro valore complessivo. Il valore medio dell’articolo era inferiore a 9 euro e, in termini di volume, circa il 93% proveniva dalla Cina.
È proprio su merci di valore unitario molto basso che un costo fisso produce l’effetto economico maggiore. Per un prodotto da pochi euro, alcuni euro di dazio, handling e gestione doganale possono cambiare radicalmente il landed cost e rendere meno conveniente il modello della spedizione diretta dal Paese terzo al consumatore europeo.
La direzione politica della riforma appare quindi abbastanza chiara: ridurre il vantaggio strutturale del modello basato su enormi quantità di piccoli invii individuali e spingere gli operatori verso catene logistiche più consolidate, tracciabili e controllabili.
Non è soltanto una questione di Temu e Shein
I grandi marketplace asiatici sono naturalmente i soggetti più esposti per volumi, ma sarebbe un errore considerare la riforma una norma costruita esclusivamente per loro. Le regole sono formulate in modo non discriminatorio e riguardano le vendite a distanza provenienti dai Paesi terzi indipendentemente dal Paese di origine.
Sono quindi interessati anche merchant britannici, statunitensi, svizzeri e di altri mercati extra-UE che vendono direttamente a consumatori europei, oltre ai marketplace, agli operatori logistici, ai rappresentanti doganali e alle imprese che gestiscono fulfillment internazionale.
Per chi lavora professionalmente nel settore il punto, quindi, non è attendere semplicemente di conoscere l’importo della nuova fee. Conviene già verificare come vengono classificati gli item, quali informazioni di prodotto saranno disponibili dal 1° novembre, chi contrattualmente sostiene i nuovi oneri, come sono strutturati i flussi IOSS e doganali e se l’attuale modello direct-to-consumer rimane economicamente efficiente rispetto a una soluzione con stock e fulfillment nell’Unione.
Il nuovo Codice doganale europeo sta trasformando l’e-commerce internazionale da un sistema nel quale milioni di piccoli pacchi venivano gestiti attraverso regimi fortemente semplificati a un modello nel quale dati, responsabilità e costi vengono progressivamente attribuiti agli operatori che organizzano la vendita. La handling fee di novembre è soltanto il passaggio più vicino di una trasformazione destinata a culminare con l’avvio del Customs Data Hub per l’e-commerce il 1° luglio 2028.